Consultazioni elettorali
L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 223/67, disciplinando l'elettorato attivo (coloro che hanno il diritto di votare) esclude dal diritto di voto:
- i commercianti dichiarati falliti per un periodo di 5 anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- i sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza divenute definitive;
- i condannati a pene che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- i condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire gi sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio.
L'elettore pu votare soltanto se si presenta al suo seggio munito di tessera elettorale, che gli viene rilasciata dall'ufficio elettorale del Comune di residenza in occasione di una consultazione elettorale o di un referendum popolare. In esso vi sono i suoi dati salienti desunti dalle liste elettorali, oltre a luogo e sezione presso il quale recarsi per votare.
Nota Bene. Nonostante la Costituzione italiana affermi che il voto un dovere civico, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve pi, come avveniva in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di residenza.
A chi rivolgersi
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