TARI - Tassa sui rifiuti solidi urbani
Cos'è la TARI?
Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal ''metodo normalizzato'' di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Per quanto non specificato in questa sede si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/08/2014
Requisiti
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. I soggetti passivi del Tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: 1. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; 2. la sussistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni o riduzioni previste dal Regolamento; 3.il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o riduzioniCosti
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal ''metodo normalizzato'' di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali: a. individuazione e classificazione dei costi del servizio; b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere). Le violazioni delle disposizioni stabilite nel Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/08/2014 sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 29 del suddetto Regolamento e dall'art. 1, commi 695-698 della Legge 147/2013.Normativa
Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014)
Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/08/2014
Incaricato
Ufficio TributiTempi complessivi
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