ORDINANZA N. 08/2021 – STATO DI EMERGENZA COVID19 – CHIUSURA PARCHI E AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTAZIONE INGRESSO CIMITERO
IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante ''Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'';
VISTO il decreto 13 ottobre 2020 recante ''Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020''.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 Aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, che colloca la Sardegna per un periodo di quindici giorni, nella c.d. «zona rossa»;
CONSIDERATO CHE:
- Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi o nelle zone a questi assimilabili, compresi gli impianti sportivi, possono verificarsi assembramenti di persone e violazioni dell'obbligo del rispetto della distanza interpersonale, dell'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente e del divieto di attività ludiche o sportive di contatto nelle piastre da gioco presenti nei parchi;
- Si rende necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nei parchi e nelle aree pubbliche;
RITENUTO opportuno disporre la chiusura dei parchi e giardini pubblici, delle aree verdi e delle zone a queste assimilabili, compresi gli impianti sportivi, dai quali possono verificarsi maggiori possibilità di assembramenti, anche in funzione della frequentazione della popolazione e della presenza di numerose piastre da gioco e attrezzature ludiche;
RITENUTO di mantenere l'apertura del cimitero comunale a condizione dell'adozione da parte dei visitatori di misure tali da evitare assembramento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell'emergenza;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
ORDINA
per le motivazioni in premessa citate, a partire dal 12 Aprile 2021
E' vietato l'acceso ai parchi e giardini pubblici, alle aree verdi e alle zone a queste assimilabili, compresi gli impianti sportivi.
All'interno è consentito il solo transito dei pedoni.
All'interno non sono consentite attività ludiche, attività motorie, attività sportive, attività ricreative e forme di assembramenti. È vietato l'utilizzo dei giochi per i bambini, e degli altri spazi dediti ai giochi per adulti. All'interno delle suddette aree è fatto obbligo di accedere solo con idonei DPI (mascherina) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalle altre persone al fine di evitare ogni tipo di contatto.
All'interno del cimitero:
- È fatto obbligo di accedere solo con idonei DPI (mascherina) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalle altre persone al fine di evitare ogni tipo di contatto che possa costituire motivo di assembramento;
- È fatto obbligo di non sostare all'interno per più di 20 minuti;
- Non è consentito alla stessa persona di accedervi per più di una volta al giorno;
- Non è consentita la presenza contemporanea di fronte a una tomba di più di due persone per evitare che si formino assembramenti;
- Le persone non autosufficienti possono essere in compagnia di un accompagnatore, purché nel rispetto delle prescrizioni anticovid;
Per tutto ciò che non viene contemplato nel presente provvedimento valgono le disposizioni stabilite dal DPCM del 2 Marzo 2021.
Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine è demandato il compito di vigilare sulle citate prescrizioni.
Agli Uffici Comunali competenti si dà incarico di predisporre opportuna cartellonistica da affiggere negli ingressi del cimitero e nelle aree e parchi pubblici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line;
La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia a All'UTG - Prefettura di Nuoro, all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico e alla Stazione dei Carabinieri di Atzara;
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Ordinanza n. 08/2021 | 623 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Sindaco |
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Referente: | Alessandro Corona |
Indirizzo: | Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 Atzara (NU) |
Telefono: | 078465205-cell.3497188442 |
Fax: | --- |
Email: | sindaco@comune.atzara.nu.it |
Email certificata: | sindaco@pec.comune.atzara.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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