Fase 2. Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna.
Il presidente della Regione Sardegna, Dott. Solinas, ha emanato l'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020. Ecco un sunto degli aspetti più importanti:
OBBLIGATORIETA' DELL'USO DELLE MASCHERINE
ART. 1 Sull'intero territorio regionale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.
CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE
ART. 2 Con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.
PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI IN ARRIVO IN SARDEGNA
ART. 3 Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo:
a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera ''A'' alla precedente ordinanza n.4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione ''NUOVO CORONAVIRUS'' accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;
c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza;
APERTURA DELLE ATTIVITA'
ART. 13 Nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività di:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
c) Attività turistiche relative alla balneazione;
d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, alloggi in agriturismo;
e) Commercio al dettaglio;
f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti );
g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) Manutenzione del Verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore.
ART. 14 Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid- 19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 13 è subordinata all'osservanza delle ''linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive'' approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM 17 maggio 2020 (All. 17) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, che qui si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera ''A'' per farne parte integrante e sostanziale.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna. | 1653 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Sindaco |
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Referente: | Alessandro Corona |
Indirizzo: | Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 Atzara (NU) |
Telefono: | 078465205-cell.3497188442 |
Fax: | --- |
Email: | sindaco@comune.atzara.nu.it |
Email certificata: | sindaco@pec.comune.atzara.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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