Emergenza COVID. Emanata l'ordinanza della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020. Nuove prescrizioni.
La Regione Autonoma della Sardegna emana l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 'Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica'.
Il testo stabilisce, tra le altre cose, alcuni punti di interesse per la nostra comuntà:
ART. 1 Nell'ambito del territorio regionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
ART. 3 È consentito - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli anzidetti spazi pubblici del rispettivo territorio. I Sindaci possono, altresì, disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Tale articolo consente ai Sindaci, nel caso riescano a trovare risorse proprie adatte alla vigilanza, di modificare gli orari indicati. Per lo specifico della nostra comunità, considerato che nei parchi NON E' CONSENTITA L'ATTIVITA' LUDICA RICREATIVA, è consentito l'accesso nel rispetto delle prescrizioni dettate ma NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DEI GIOCHI LUDICI E DEGLI SPAZI LUDICI. In ogni caso, sul tema, l'Amministrazione comunale indicherà chiaramente ai cittadini le modalità di fruizione consentite per chi intende recarsi a fare due passi all'interno degli spazi publici, esclusivamente nel caso in cui si possa raggiungere un opportuno compromess tra il diritto di usufruire degli spazi pubblici e la capacità di vigilanza. Tutto ciò si evince dal DPCM del 26 aprile 2020 ART. 1 commi e) f)
ART. 4 Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all'accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
ART. 5 Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all'aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili ) nell'ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all'aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all'interno di tali centri sportivi.
ART. 10 È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell'ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento è limitato al tragitto da abitazione ad abitazione, senza implicare - al momento e fino a nuove determinazioni - un trasferimento stabile.
ART. 11 È consentita l'attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. Sono altresì consentite, nell'ambito del territorio regionale, le attività necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020.
ART. 12 È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento. Allo stesso modo, è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo.
ART. 14 È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura. Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all'ingresso e presso le casse dell'esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
ART. 15 È consentita la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. I suddetti esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È in ogni caso obbligatorio proteggere le vie respiratorie, indossando adeguate mascherine, che devono essere mantenute per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura, e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.
ART. 18 È consentita l'attività di tosatura degli ovini, anche con specialisti del settore, purché il servizio venga svolto senza il contatto diretto tra le persone, in totale sicurezza e garantendo il distanziamento fisico tra operatori non inferiore ad un metro.
ART. 19 Nell'ambito delle attività rientranti nel codice ATECO 2007 ''0.1'', relativa a ''Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi'', è consentita ai residenti della regione Sardegna e all'interno del territorio regionale, la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentita la raccolta del foraggio, l'estrazione del sughero e l'esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili). Per gli spostamenti connessi alle finalità del presente articolo, il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie produttiva effettivamente adibita ai predetti fini o il luogo in cui abitualmente esercita i diritti connessi ad un uso civico o all'utilizzo promiscuo di terre private per l'attività di fungatico, legnatico, erbatico e simili. A tali fini sono giustificati anche gli spostamenti dei familiari conviventi, purché muniti di autocertificazione e nel rispetto delle regole di distanziamento personale.
ART. 21bis È consentita nell'intero territorio regionale la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili. Si applicano le norme di cui all'art. 14 della presente Ordinanza.
ART. 20 È consentita l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.
ART. 23 È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID_19.
ART. 27 In armonia con le previsioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, sono sospese nel territorio regionale le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti. Preso atto della distinzione operata dall'ordinamento giuridico tra cerimonia, funzione e pratica religiosa e valutato che la sospensione operi per le cerimonie (matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime) senza alcun divieto esplicito per le funzioni eucaristiche, è consentito nell'intero territorio regionale lo svolgimento della Santa Messa ordinaria con l'osservanza degli obblighi di distanziamento fisico, di divieto di assembramento e di contatto diretto tra le persone nonché di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A disposizione dei fedeli, all'ingresso ed all'uscita dagli edifici religiosi, devono trovarsi idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. All'uopo, la Conferenza Episcopale Sarda dovrà preliminarmente proporre all'Autorità Sanitaria regionale apposite linee guida per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto delle superiori prescrizioni igienico sanitarie delle funzioni religiose consentite. I Vescovi di ciascuna Diocesi dovranno garantire il rigoroso rispetto di tali prescrizioni e linee guida, che dovranno prevedere inoltre il contingentamento degli accessi e lo scaglionamento delle funzioni nell'arco della giornata in ciascuna Parrocchia. Analogamente a quanto previsto per la religione cattolica, potranno essere consentite funzioni equipollenti di altre confessioni religiose, previa validazione delle rispettive linee guida per la sicurezza igienico-sanitaria da parte dell'Autorità sanitaria regionale.
ART. 28 I Sindaci hanno la facoltà di disporre - con propria ordinanza - l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
Quest'articolo conferisce ai Sindaci la facoltà di disporre con ordinanza sindacale l'apertura dei cimiteri. Nel contempo il Sindaco dovrà adottare adeguate misure organizzative per evitare gli assembramenti. A tal proposito l'Amministrazione comunale stà valutando questa ipotesi e verificando le modalità ottimali per consentire alle cittadine e ai cittadini di far visita ai propri defunti. Resta inteso che tale pratica sarà concessa solo qualora siano riscontrabili le migliori condizioni per la salute della popolazione. Ulteriori informazioni in merito saranno date con appositi avvisi.
Altre misure saranno promosse a partire dall'11 maggio. Per queste si stanno effettuando le opportune valutazioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
Nel ringraziare le Dipendenti e i Dipendenti comunali, le Forze dell'ordine e il Nucleo di Protezione Civile di Atzara per il grande e fondamentale lavoro fin qui svolto, ricordando alle cittadine e ai cittadini che è anche grazie al loro comportamento rispettoso delle prescrizioni che la situazione nel nostro territorio è abbastanza buona, ci teniamo a ricordare che è essenziale che questo impegno continui e maturi nella consapevolezza che, attualmente, la prima arma contro il virus stà nei nostri comportamenti personali. Dobbiamo continuare su questa strada mantenendo alta la soglia di attenzione e fare scelte sempre opportuni e consapevoli. La salute di tutti noi dipende da noi stessi. Insieme possiamo farcela. Facciamo comunità.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Ordinanza n. 20 della Regione Sardegna | 550 kb | |
DPCM del 26 aprile con allegti | 13267 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Sindaco |
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Referente: | Alessandro Corona |
Indirizzo: | Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 Atzara (NU) |
Telefono: | 078465205-cell.3497188442 |
Fax: | --- |
Email: | sindaco@comune.atzara.nu.it |
Email certificata: | sindaco@pec.comune.atzara.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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