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Covid-19 estesa la ZONA ROSSA su tutto il territorio nazionale. Informati on-line sulle nuove prescrizioni.

Data pubblicazione on line: 17/03/2020 Data scadenza: 03/04/2020

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 (che troverete tra gli allegati) impone misure più severe e la chiusura di diversi punti di erogazione dei servizi al pubblico.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure inizialmente previste per le sole Regioni definite ROSSE, sono state estese in tutta Italia. Tali prescrizioni sono quindi valide anche per la Sardegna e per il territorio del Comune di Atzara. Le disposizioni del Decreto produconu effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Contestualmente la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato l'Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 con ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologia da COVID-19 nel territorio regionale.

SI FA PERTANTO PRESENTE CHE:

- Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (Per gli spostamenti strettamente necessari, al di fuori del territorio comunale, è necessario che il cittadino sia munito di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 45.

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

11) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di Wl metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IN BASE ALL'ORDINANZA N. 5 DEL 9 MARZO 2020 DELLA REGIONE SARDEGNA SI SEGNALA:

Tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo

a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagiai conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanitàl
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera 'A' alla precedente ordinanza n. 4 in data 08.03.2020 (che troverete tra gli allegati della ordinanza n. 4). Al medico di base compete il sostegno per l'invio dell'Allegato. Il cittadino può anche compilare l'allegato on-line collegandosi al link: https://app.smartsheet.com/b/form/20d481685d12494391d3f87e36448b8c

d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianzal in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 Formato pdf 328 kb
Ordinanza n. 5 della Regione Sardegna del 9 marzo 2020 Formato pdf 810 kb
Fac simile autocertificazione per gli spostamenti Formato pdf 409 kb
Ordinanza n. 4 dell'8 marzo con ALLEGATO A per le persone in isolamento fiduciario Formato pdf 1158 kb
Vademecum DPCM Marzo 2020 Formato pdf 5191 kb
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 Formato pdf 675 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Sindaco
Referente: Alessandro Corona
Indirizzo: Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 Atzara (NU)
Telefono: 078465205-cell.3497188442
Fax: ---
Email: sindaco@comune.atzara.nu.it
Email certificata: sindaco@pec.comune.atzara.nu.it
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