IMU
L'IMU o Imposta Municipale propria, è stata istituita con il Decreto Legge 201/2011, ed è un imposta che va pagata da tutti i possessori di immobili, a titolo di proprietà o per titolarità di diritto reale sugli stessi.
E' dovuta anche per l'abitazione principale qualora rientri nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le pertinenze annesse, identificate con le categorie catastali C/2, C/6, C/7. Sono considerate pertinenze : la cantina, la soffitta, il posto auto scoperto o il box. Il gettito dell'IMU è interamente destinato al comune, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D, perché il gettito derivante dal loro introito, va versato allo Stato per l'importo derivante dall'aliquota base, mentre la differenza tra l'aliquota deliberata dal comune, se maggiore della base, e l'aliquota base, va interamente al comune. Se l'immobile è posseduto da meno di 12 mesi, l'IMU viene proporzionata ai mesi di possesso. Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l'immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso, mentre non deve pagare l'IMU chi è in affitto.
Per ciò che attiene le aliquote, si rimanda la lettera alle deliberazioni sottostanti, approvate dal Consiglio Comunale.
Requisiti
Chi deve pagare: - proprietari di immobili di categoria A/1, A/8, A/9; - proprietari di fabbricati; - proprietari di aree fabbricabili; - proprietari di terreni destinati a qualsiasi uso; - proprietari sull’immobile di diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; - proprietari di concessione di un’area demaniale; - i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata; - il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale. Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU; - il coniuge a cui il Tribunale assegna la casa coniugale in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L’altro coniuge non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.Costi
Come pagare: Il pagamento può essere fatto con il modello F24 o con apposito bollettino postale.Normativa
Normativa di riferimento
- L. n. 4/2015
- Risoluzione 2/DF/2015 del Ministero dell'economia e finanze
- Legge 68/2014
- Legge 147/ 2013
- Legge 124/2013
- Legge 85/2013
- Legge 64/2013
- Legge 228/2012
- Legge 44/2012
- Lgs. 23/2011 articoli 8 - 9 - 14 e s.m.i.
- Legge 214/2011
- L. 201/2011.
Incaricato
Ufficio TributiTempi complessivi
---Documenti allegati
Strumenti di utilità
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