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Ordinanza n. 21 del 31 maggio del Presidente della Regione Solinas. Prescrizioni per la zona bianca in Sardegna.

Data pubblicazione on line: 31/05/2021 Data scadenza: 31/12/2021

Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021, il Presidente Solinas indica le prescrizioni per l'attuazione della zona bianca in Sardegna.

La zona bianca - dice il Sindaco Alessandro Corona - è salutata con piacere dai cittadini ma non bisogna far cadere la guardia nei confronti di una pandemia che non è stata ancora sconfitta. L'uso delle mascherine, la costante igienizzazione delle mani e delle superfici, il mantenimento della distanza di sicurezza, nonchè il rispetto per le prescrizioni regionali e nazionali deve essere sempre garantito. Più staremo attenti meno problemi avremo in futuro. Sono certo che la nostra comunità, le cittadine e i cittadini, i nostri giovani, le famiglie e gli esercizi commerciali continuino ad adottare i comportamenti esemplari che fino ad ora ci hanno contraddistinto, dimostrando un grande senso civico.

L'ordinanza regionale prevede:

1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all'art. 12 del decreto legge 65/2021, dal 31 maggio 2021 su tutto il territorio regionale è consentita la riapertura delle
seguenti attività, con le relative prescrizioni:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d'aria ed un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,6;
c) centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d'aria ed un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,6;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e - con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d'aria ed un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,5 - al chiuso;

e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metricubi d'aria ed un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,5;
f) fiere (comprese sagre e fiere locali);
g) sale giochi e scommesse, sale bingo;
h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
i) corsi di formazione.
Ai fini dei limiti di presenze di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) non si computano i soggetti
che dimostrino con il relativo certificato di:
- aver completato il ciclo di vaccinazione (doppia inoculazione per vaccini Pfizer, Moderna e
AstraZeneca, unica inoculazione per Janssen);
- di aver superato l'infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi;
- di avere l'esito negativo di un tampone molecolare e/o antigenico rapido per Sars-CoV2, effettuato da non oltre 48 ore.
2) In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art.5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
3) Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio restano ferme le disposizioni in materia di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani, di disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico. Sono altresì intensificati i controlli sul rispetto di tali prescrizioni e rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
4) Sono demandate ai competenti rami dell'amministrazione le attività di controllo e di verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.
5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti fino al 15 giugno 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva epidemiologica, che sarà
costantemente monitorata dai competenti uffici dell'amministrazione e delle aziende, anche al fine di adottare con tempestività ogni eventuale ulteriore misura di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-COV-2.

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Titolo  Formato Peso
Ordinanza n. 21 del 31 maggio del Presidente della Regione Solinas. Prescrizioni per la zona bianca in Sardegna. Formato pdf 114 kb
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Formato pdf 585 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Sindaco
Referente: Alessandro Corona
Indirizzo: Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 Atzara (NU)
Telefono: 078465205-cell.3497188442
Fax: ---
Email: sindaco@comune.atzara.nu.it
Email certificata: sindaco@pec.comune.atzara.nu.it
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